Art. 3.
(Ambiti di svolgimento).

      1. I soggetti ai quali è riconosciuta la qualifica di chinesiologo ai sensi della presente legge possono esercitare la loro professione all'interno del sistema sanitario, del sistema socio-sanitario e nel settore delle attività psico-fisiche.
      2. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie presso le strutture private, le medesime strutture devono essere dirette o gestite da soggetti ai quali è riconosciuta la qualifica di chinesiologo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4.